Sulla portata del principio di precauzione vigente in materia ambientale alla luce delle direttiva 2012/18/UE (cd. Seveso III). Sulla possibilità che la individuazione dei quantitativi "previsti" di sostanze pericolose sia affidata all'autodeterminazione del gestore di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti, attraverso procedure informatizzate.
SENTENZA N. ****
In nessun punto della direttiva 2012/18/UE vi è un qualsivoglia accenno alla possibilità che la individuazione dei quantitativi "previsti" di sostanze pericolose sia affidata all'autodeterminazione del gestore, sia pure attraverso procedure informatizzate, per cui, come si è già detto, in assenza di regole certe ed uniformi...